Paperblog A.R.T.Associazione Paulo Parra Ricerca Terminalità: Notizie da Il Sole 24 Ore Sanità

martedì 7 aprile 2009

Notizie da Il Sole 24 Ore Sanità

Vogliamo condividere con tutti voi l'articolo uscito sul n. 12 de Il Sole 24 Ore Sanità che tratta del ddl DAT.
"Una legge nata sull’onda della vicenda di Eluana Englaro. E approvata dal Senato la settimana scorsa perché non si ripetano mai più casi come quello della donna di Lecco morta oltre un mese fa. Una legge per dire con forza che alimentazione e idratazione artificiali non possono mai essere sospese, delineando un testamento biologico che sarà raccolto e firmato dal medico di famiglia (e archiviato in un registro presso il ministero del Welfare) da applicare ai soli casi di pazienti in stato vegetativo e soprattutto senza valore vincolante per il medico.
È questo in sintesi il contenuto del Ddl che dal Senato è passato, giovedì scorso, alla Camera dei
deputati. Un breve testo di nove articoli che, pur interrogando trasversalmente le coscienze, ha sinora spaccato il Parlamento secondo linee partitiche confermate da un acceso dibattito parlamentare: favorevoli (salvo singole eccezioni) Pdl, Lega e Udc; contrari (a eccezione
di circoscritti ambiti di matrice cattolica) Pd e Italia dei valori.
Dapprima discusso nella commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, il Ddl è stato emendato la scorsa settimana dall’aula del Senato e punta a tutelare «la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge».
Obbligatoria la nutrizione forzata. Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Con la maggioranza che ha chiuso la porta a ogni mediazione sul cuore della legge: il divieto di sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali. Palazzo Madama ha, infatti, scartato ogni proposta dell’opposizione - compresa quella più “attraente” dei cattolici del Pd - che ammetteva la loro sospensione in casi eccezionali (o eccezionalissimi).
Una posizione intransigente che alla fine ha vinto non senza tentennamenti, colpi di scena e qualche pasticcio. Se la Camera non farà retromarcia chi vorrà scrivere il proprio testamento
biologico - questa la posizione approvata ieri dall’emiciclo del Senato - non potrà mai chiedere di
sospendere acqua e cibo artificiali.
L’esatto contrario di quanto deciso per Eluana Englaro oltre un mese fa. «Non mi aspetto più niente », ha avvertito amareggiata alla fine del voto la capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro: «Si sono irrigiditi, in modo per certi versi irragionevole, per altri versi ingeneroso, per altri ancora incostituzionale ».
«Stiamo approvando una legge per difendere la vita», la risposta dell’omologo del Pdl, Maurizio Gasparri, che sottolinea: «Con i voti segreti, i nostri consensi sono aumentati».
Il biotestamento non è vincolante. Il colpo di scena decisivo si è consumato giovedì scorso poco
prima del voto finale quando il Senato - in un’atmosfera di muro contro muro - ha approvato un
emendamento presentato dal senatore Udc Fosson, che rende «non vincolanti» le dichiarazioni anticipate di trattamento, facendo fa gridare «all’imbroglio» l'opposizione. La decisione è definita infatti dal senatore Ignazio Marino (Pd) «il bacio della morte» al testamento biologico, divenuto, con questo passaggio, «carta straccia» per Felice Casson (Pd). Nella sua versione originale il Ddl sul testamento biologico, invece, recitava che: «Le Dat non sono obbligatorie ma sono vincolanti». I limiti del fiduciario. L’aula del Senato ha poi approvato in extremis dei limiti ben precisi per
il fiduciario: dal testo di legge scompaiono, infatti, i riferimenti al ruolo del fiduciario nel promuovere e far rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento da parte del soggetto. Con un emendamento, infatti, si elimina dal comma 2 il concetto che il fiduciario, agendo nell’esclusivo interesse del paziente, si impegna ad agire secondo le intenzioni esplicitate dal soggetto nelle Dat, «per farle conoscere e farne realizzare le volontà ». Quest’ultima frase viene eliminata.
Un altro emendamento sopprime invece il comma 3 dell’articolo 6 che recita: «Il fiduciario
non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e, in stretta collaborazione con il medico curante, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento». Duro il commento
del senatore Francesco Pardi dell’Idv: «Il ruolo del fiduciario è stato svilito e ridotto a poco. Assistiamo a un annichilimento del senso stesso della legge». "
Marzio Bartoloni


"Il testamento biologico (“Dichiarazione anticipata di trattamento”)
FORMA E DURATA
La «Dichiarazione anticipata di trattamento» (Dat) è redatta in forma scritta, da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e volere, ed è raccolta dal medico di famiglia che la sottoscrive contestualmente al paziente. La «Dat», sempre revocabile e modificabile, ha validità di cinque anni ed è conservata in un apposito registro nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il ministero del Welfare

CONTENUTI E PALETTI
Il cittadino può esprimere il proprio orientamento su terapie e trattamenti di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e volere. Ma non può inserire indicazioni finalizzate all’eutanasia attiva e omissiva. L’alimentazione e l’idratazione sono forme di sostegno vitale e non possono formare oggetto della «Dichiarazione anticipata di trattamento»

RUOLO DEL MEDICO
Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti per il medico. Le volontà espresse dal paziente sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute

FIDUCIARIO
Nella Dat il dichiarante può nominare un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione. Il fiduciario si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate. Nel caso di controversia
tra fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia"


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